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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

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Stato 32 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo III

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo VII

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo VII

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo II

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Titolo IV

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Titolo I

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Titolo V

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.

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Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità

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pecuniarie e delle sopratasse previste nel titolo terzo.

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Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti

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Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al

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Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre

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dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

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, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

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dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

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misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono

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pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo.

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ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto, ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative

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disposto del terzo comma dell'art. 28, qualora il volume d'affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a

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contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o ad ogni altro titolo non traslativo della proprietà.

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punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa

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e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualità.

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disposizioni del titolo primo. In luogo della pena pecuniaria si applica la sopratassa del dieci per cento qualora il cessionario, prima della scadenza del

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operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, o da lui dovuta a norma del secondo comma

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ridotta alla metà a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19; 3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti

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disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14

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suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

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quaranta per cento a titolo di forfetizzazione della resa.

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assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle

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) le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio; c) le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati; d) le cessioni di cui al n. 4

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addebitate a titolo di rivalsa: 1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attività esercitata

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